Cap. LXXXVI. DEI VITICOLTORI
In modo uguale si dispone che chiunque si impegni a coltivare un vigneto o dei vigneti altrui e poi non lo coltiva a seconda del contratto, dovrà pagare una multa di cinque perperi, di cui la metà al Comune e l’altra metà al proprietario del vigneto con il quale ha firmato il contratto. Costui riceverà inoltre un’indennità per il vigneto, quale stabilita dall’amministrazione comunale.
Cap. LXXXVIII. DI COLORO CHE DEVASTANO IL VIGNETO ALTRUI
In modo uguale si dispone che chiunque bruci o devasti vigneti altrui involontariamente oppure in modo volontario e per cattiveria, il quale malfatto viene confermato da testimoni credibili, si vedrà tagliata la mano destra. Se invece il malfattore non si trova, oppure il malfatto non gli si può imputare, gli abitanti del villaggio sul territorio del quale i vigneti sono stati devastati disporranno di un periodo di 15 giorni per trovare il malfattore. Se non riescono a trovarlo, dovranno compensare il danno al proprietario del vigneto, pur mantenendo il diritto di esser rimborsati dal malfattore se costui venisse trovato in seguito. L’amministrazione comunale è tenuta a nominare periti come le pare giusto.
Cap. CV. DEL DIVIETO D’IMPORTAZIONE DI VINI STRANIERI
In modo uguale si dispone che è vietato a chiunque importare sull’isola di Curzola vino straniero per motivi di vendita, sotto pena di una multa di venticinque perperi, di cui la metà sarà versata al Comune, e l’altra metà al denunziatore. È lecito invece importare la quantità di un barile per uso personale. Inoltre, nel caso di penuria di vino locale, tanto in città quanto sull’isola intera, l’amministrazione comunale è autorizzata a concedere l’importazione a chi la vuole fare.
Cap. CVII. DELLA VENDITA DEL VINO
In modo uguale si dispone che nessun venditore di vino, proprio o altrui, non può privare chicchessia del diritto di comprarlo durante gli orari leciti, sotto pena di una multa di due perperi, di cui la metà sarà versata al Comune e l’altra metà al denunziatore.
Cap. CXXXVI. DIVIETO PER I CURZOLANI DI TRASPORTARE VINO STRANIERO IN NAVE
In modo uguale è stato disposto e ordinato che nessun cittadino di Curzola o abitante dell’isola di Curzola ardisca trasportare in nave vino straniero oppure fare commercio di qualsiasi vino fuorché quello curzolano, sotto pena di una multa di venticinque perperi, che verrà inflitta tanto al proprietario della nave, quanto al commerciante, e di una multa di cinque perperi a ogni marinaio. Di tutte le ammende incassate, il denunziatore riceverà un terzo. Chiunque è autorizzato a farne la denunzia. L’unica eccezione riguarda il trasporto del vino in nave dalla regione delle Marche verso tutte le destinazioni fuorché l’isola di Curzola, il quale è lecito esclusivamente con permesso dell’amministrazione curzolana, sotto pena della multa summenzionata.
Cap. XXX. CHE NESSUNO ARDISCA PIANTARE UN VIGNETO DOVE PRIMA NON CE N’ERA
In modo uguale è stato disposto che nessuno ardisca piantare un vigneto dove prima non ce n’era oppure dove la vigna non cresce nei dintorni, sotto pena di una multa di cinquanta ducati, di cui il denunziatore riceverà un terzo, e il Comune due terzi. Questo supplemento è stato fatto dall’amministrazione comunale e dalle persone designate, il penultimo giorno del mese di dicembre del 1426.
Cap. LXXVII. SUL REGOLAMENTO DELLE MISURE PER IL VINO
In modo uguale è stato disposto che su tutto il territorio dell’isola l’unità di misura deve essere la quarta veneziana, e che dalla vendemmia alla festa di San Michele l’unità di misura saranno trentadue bottigliette.
Cap. XCIX. SUL DIVIETO DEL COMMERCIO DI VINO E DEL SUO TRASPORTO, ECCEZIONE FATTA PER IL VINO CURZOLANO
L’undicesimo giorno del mese di ottobre dello stesso anno e della stessa indizione, Brkan Cvitić, cancelliere, ha annunciato pubblicamente, nei luoghi abituali dell’isola di Curzola, eseguendo l’ordine del duca e dei signori giudici, emesso dopo la consulenza e l’approvazione di numerevoli consiglieri, che ogni cittadino di Curzola o abitante dell’isola di Curzola che avrebbe fatto commercio comprando, vendendo o trasportando in nave, da Vratnik a Lovište ed all’isola di Lagosta qualsiasi altro vino della Dalmazia fuorché quello curzolano, dovrebbe pagare, oltre ad una multa regolare da versare al Comune, cento perperi per viaggio effettuato contro il presente regolamento, e sarebbe tenuto in prigione per tre mesi consecutivi.
Cap CXIV. CHE DI NOTTE NESSUNO VADA PER VIGNETI NEL PERIODO DELLA MATURAZIONE DELL’UVA
In modo uguale è stato disposto con 28 ballotte che da ora in poi nessuno ardisca andare di notte per campi, dove ci sono vigneti, durante il periodo della maturazione dell’uva, eccezione fatta per custodi dei vigneti e castaldi durante le ore di servizio, sotto pena di punizione per il furto. Se uno dovesse recarsi nel campo o attraversarlo, è tenuto a portare una lampada ben visibile, altrimenti non ci deve andare sotto pena della punizione summenzionata.
Cap. CVX. DEL VIGNETO NON COLTIVATO
In modo uguale e nello stesso giorno è stato disposto che il coltivatore del vigneto altrui che manca ai suoi doveri non può farne la vendemmia, bensì lasciarlo fare al Comune, il quale riceverà la metà della rendita (che altrimenti spetterebbe il coltivatore). Se questi nel futuro non vorrà coltivarlo a seconda dei suoi doveri, il Comune potrà decidere di passarne la metà ad un altro coltivatore, di modo che anche quell’anno la rendita sarà divisa a metà.
Cap. CXX. DELL’ESPORTAZIONE DEL VINO GIOVANE
Nello stesso Consiglio è ugualmente stato deciso e disposto che chiunque desideri esportare o far esportare il vino giovane, ora e poi, è libero di fare la vendemmia ovunque nel suo vigneto, vegliando a non danneggiare chicchessia.
Cap. CXXV. DELLA CHIESTA DI RENDITA DAI VIGNETI E DA ALTRE TERRE ENTRO IL PERIODO DI UN ANNO
Nello stesso Consiglio è ugualmente stato disposto che chiunque abbia diritto di chiedere ai suoi coltivatori una rendita dal vigneto e da altre terre, deve chiederlo entro il periodo di un anno, dopo di che non può più chiedere nulla. Colui che coltiva o ha coltivato terre o vigneti altrui è tenuto a invitare il proprietario a venire sulle terre oppure presso il tino per dividere la rendita, sotto pena di una multa di cinque perperi, di cui la metà verrà versata al Comune, e l’altra metà al proprietario, se colui denunzia il coltivatore che ha infranto il presente regolamento. Per confermare che l’invito era stato fatto, basterà un testimone.
Cap. CXXXII. DELL’ESPORTAZIONE DEL VINO
In modo uguale è stato disposto nel detto Consiglio che chiunque desideri esportare il vino per motivi di vendita fuori isola, è libero di fare la vendemmia. Se invece dichiara di voler esportare il vino per motivi di vendita fuori isola e poi non lo fa, perderà immediatamente tutto il vino, di cui la metà apparterrà al Comune e l’altra metà a colui che denunzia il fatto.
Cap. CLIV. CONTRO COLORO CHE COMPRANO L’UVA SUL CEPPO
Nello stesso Consiglio è ugualmente stato disposto con 56 ballotte favorevoli e 6 contrarie che nessun cittadino o straniero può comprare sull’isola di Curzola l’uva sul ceppo, cioè prima del periodo della vendemmia, per un prezzo inferiore a otto grossi, sotto pena di vedersi confiscato tutto il mosto comprato, il quale apparterrà al Comune, e in più dovrà pagare una multa equivalente al doppio del prezzo pagato per il detto mosto, di cui la metà sarà versata al Comune, e l’altra metà al denunziatore. La priorità sarà data al venditore il quale, se denunzia il fatto, potrà ricevere la metà della detta multa.
Cap. CLVIII. NESSUNO DEVE ANDARE PER VIGNETI ALTRUI RACIMOLANDO DOPO VENDEMMIA
È ugualmente stato disposto, in modo unanime, che da ora in poi nessuno deve andare per vigneti altrui, la quale attività nel passato era lecita, racimolando dopo vendemmia, sotto pena di una multa di cinque perperi per trasgressore, applicabile anche ai custodi di vigneti che non denunziano i trasgressori summenzionati.
Cap. CLXXIII. DELLA CONSEGNA DEL MOSTO IN PROPORZIONE AL TINO E DEL GRANO IN PROPORZIONE ALL’AIA
In modo uguale è stato disposto e ordinato che ogni coltivatore di terre altrui, di qualsiasi tipo esse siano, che deve dare una parte di rendita al padrone, cioè al proprietario delle terre, è obbligato a farlo giustamente e senza usare inganni: il mosto in proporzione al tino e il grano in proporzione all’aia. Il coltivatore inoltre non può trebbiare né battere il grano senza avvertire il padrone e ricevere il suo permesso, sotto pena di una multa di cinque perperi per trasgressore ed infrazione.